Assegno di maternità erogato dal Comune e dallo Stato

Ultima modifica 24 maggio 2017

Assegno di maternità del Comune

L'assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall'Inps in presenza di determinati
requisiti reddituali.

Requisiti richiesti

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l'eventuale diritto a percepire dal Comune la quota
differenziale e spetta:

  • alle cittadine italiane
  • alle cittadine comunitarie
  • alle cittadine extracomunitarie in possesso della del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo purché residenti in Italia.

Il diritto all'assegno compete in presenza di determinati requisiti reddituali la cui verifica compete al Comune di residenza.

Come fare la domanda

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore
in famiglia nel caso di adozione o affidamento (l'assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi
dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compreso il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo).

Quanto spetta

L' importo dell'assegno e il requisito reddituale, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti
nell'anno 2014, sono i seguenti:

  • assegno di maternità (in misura piena) = Euro 338,21 mensili per complessivi Euro 1.691,05 (Euro 338,21 X 5 mesi)
  • indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = Euro 35.256,84

Assegno di maternità dello Stato

L'assegno di maternità dello Stato è una prestazione previdenziale a carico dello Stato erogata e concessa direttamente dall'Inps.

Chi può richiederlo

  • dalla madre anche adottante
  • dal padre anche adottante
  • dall'affidataria preadottiva
  • dall'affidatario preadottivo
  • dall'adottante non coniugato
  • dal coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva
  • dall'affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

Requisiti richiesti

  • residenza in Italia
  • cittadinanza Italiana o di uno stato dell'Unione Europea ovvero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo se cittadini extracomunitari

per la madre:

  • se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione;
  • se ha svolto un'attività lavorativa di almeno 3 mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi;
  • se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 (tre) mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto;

per il padre:

  • in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, deve essere in possesso, al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo, dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se è affidatario preadottivo, nell'ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo, deve essere in possesso, al momento dell'affidamento, dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se è padre adottante, nell'ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi, deve essere in possesso, al momento dell'adozione, dei requisiti contributivi così come è previsto per la madre;
  • se è padre adottante non coniugato, nell'ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, deve essere in possesso, al momento dell'adozione, dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni al momento della domanda:
    - regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta;
    - il minore si trovi presso la sua famiglia anagraficail minore sia soggetto alla sua potestà;
    - il minore non sia in affidamento presso terzi;
    - la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell'assegno.

I requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali
o assistenziali, in questo caso non sono richiesti in quanto il diritto all'assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

Come fare la domanda

La domanda (mod. SR28) deve essere presentata alla sede Inps di competenza entro 6 (sei) mesi (termine perentorio) dalla nascita del
bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.

Quanto spetta

L'importo dell'assegno, per le nascite avvenute nel 2014 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in
famiglia sia avvenuto nel 2014, è pari a Euro 2.082,08 (misura intera).

Per ulteriori informazioni consulta il sito dell'INPS: www.inps.it

Modulo richiesta assegno di maternità
08-07-2021

Allegato formato pdf

Informativa assegno di maternità
08-07-2021

Allegato formato pdf


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